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DA UNIPRO INFORMAZIONI UTILI PER I CONSUMATORI
COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

Unipro, l’Associazione delle Industrie cosmetiche italiane, ha promosso un incontro allargato alle aziende, ai media e alle associazioni dei consumatori per illustrare l’attuale normativa sull’etichettatura e per introdurre e spiegare quali cambiamenti verranno apportati dalle nuove disposizioni comunitarie. La Direttiva 2003/15/CE, meglio nota come VII Modifica, è stata pubblicata l’11 marzo 2003 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e gli Stati Membri sono ora tenuti ad integrarla nel loro sistema normativo.
Di fronte ad un consumatore sempre più esigente e voglioso di informazioni e chiarimenti sui prodotti che quotidianamente usa, Unipro, l’Associazione che riunisce le industrie cosmetiche italiane, si fa promotore della massima trasparenza del comparto, spiegando il significato e l’utilità delle informazioni riportate in etichetta e del significato dei simboli che troviamo sulle confezioni.
I punti principali introdotti dalla VII modifica sono numerosi e significativi per il comparto cosmetico, ma non completamente nuovi per gli operatori del settore che, già negli anni passati e comunque indipendentemente da una regolamentazione nazionale o comunitaria, promuovono una corretta e completa informazione. "Oggi ancora di più – afferma Cristiana Gaburri di Procter&Gamble – le modifiche apportate dalla Direttiva vanno a favore di garanzia di sicurezza dei prodotti. Grazie all’introduzione della VII Modifica, l’informazione sull’imballaggio diventerà ancora più utile e trasparente, aggiungendo ulteriori informazioni per l’uso corretto del prodotto. Inoltre, leggendo l’etichetta, sarà possibile conoscere i dati relativi al responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, e, se necessarie, la data di durata minima del prodotto e le precauzioni nell’uso; inoltre, rimane l’elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico in ordine decrescente di peso.
La VII Modifica completa quest’ultima disposizione, inserendo l’indicazione di alcuni specifici ingredienti potenzialmente presenti, in particolare, in miscele complesse.
Infatti, come spiega Leonardo Celleno, Dermatologo Direttore del Centro di Ricerche Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dall'11 marzo 2005 saranno 26 le sostanze contenute in materie prime quali estratti ed oli vegetali, aromi e profumi, identificati dagli esperti scientifici di SCCNFP (Comitato Scientifico sui prodotti cosmetici e non alimentari della Commissione Europea) come potenzialmente allergizzanti, che dovranno essere indicate in etichetta "indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto".
Questa modifica rappresenterà un utile strumento non solo per l’utilizzatore, ma anche per il dermatologo che potrà così monitorare ed attribuire meglio l´origine delle sensibilizzazioni cutanee causate da sostanze ubiquitarie e non esclusive del prodotto cosmetico.
La VII Modifica alla Direttiva Cosmetici introduce, inoltre, nuovi obblighi relativi all’etichettatura dei prodotti con durata superiore ai 30 mesi: il periodo post-apertura o PaO. Acronimo di Period after Opening, il PaO dovrà essere indicato sull’imballaggio primario e secondario del cosmetico: come spiega il Dott. Ettore Veriani, Johnson & Johnson, per imballaggio primario si intende il contenitore a diretto contatto con il prodotto, mentre l’imballaggio secondario può essere, ad esempio, l’astuccio che lo contiene. Dall’11 marzo 2005 dovrà quindi essere presente un simbolo (barattolo aperto) stabilito dalla Commissione Europea nel settembre 2003, accompagnato dalla durata post-apertura espressa preferibilmente in mesi, tenendo presente che un cosmetico andrà considerato "aperto" quando il consumatore lo usa per la prima volta.
Cristina Emanuel, Direttore Scientifico L’Oréal Italia, evidenzia come, indipendentemente dai vincoli imposti dall’Unione Europea, l’industria cosmetica si sia ormai da anni sensibilmente impegnata nella tutela e informazione del consumatore. Infatti, già oggi, nelle prove di stabilità, il produttore prende in considerazione non solo le caratteristiche del prodotto e la sua presentazione, ma anche le abituali condizioni di utilizzo da parte del consumatore.
Il PaO, quindi, fornirà così all’utilizzatore un’ulteriore informazione per l’uso corretto del prodotto. La Commissione Europea sta, in ogni caso, predisponendo Linee Guida per un’univoca applicazione del PaO a garanzia di una libera circolazione dei prodotti sul mercato comunitario.
La VII Modifica andrà quindi ad integrare i sistemi normativi degli Stati Membri al fine di garantire la migliore informazione ai consumatori.


Leonardo Celleno
Specialista in dermatologia e venereologia - Università Cattolica, Roma


Perché si indicano i 26 allergeni?
Quali i vantaggi per il consumatore?


Una considerevole parte delle pur modeste reazioni allergiche dovute ai cosmetici è causata dai componenti delle fragranze che queste possono contenere. Le ventisei sostanze identificate dal comitato scientifico di cosmetologia rappresentano proprio quelle molecole frequentemente in causa nell'eziopatogenesi delle allergie da contatto da profumi. Il dermatologo o lo stesso consumatore possono così quando già a conoscenza di una sensibilizzazione ad opera di una di queste sostanze evitare nuove esposizioni.
L'ubiquitarietà di alcuni dei 26 allergeni identificati vanificherà però tale sforzo. L'industria cosmetica risponderà comunque a questo nuovo obbligo sicura del ruolo sociale del prodotto cosmetico necessario per una ancora più ampia tutela del consumatore, obiettivo questo che si identifica con la moderna cosmetologia tesa sempre più al mantenimento del benessere cutaneo.

Cristina Emanuel
Direzione Scientifica – L’Oréal Italia


IL PAO : LA DURATA DEI COSMETICI POST-APERTURA
ISTRUZIONI D’USO PER I CONSUMATORI.


Sulla base di quanto stabilito dal 7° Emendamento alla Direttiva Cosmetici 76/768/EEC, i nuovi obblighi, riguardanti l'etichettatura del "Periodo Post Apertura" (PAO) per i prodotti con una durata superiore ai 30 mesi, entreranno in vigore dall’11 Marzo 2005.
Questa informazione, da indicare sull'imballaggio primario e secondario, sarà raffigurata da un pittogramma pubblicato dalla Commissione Europea il 5 Settembre 2003 (Direttiva 2003/80/EEC).
Il simbolo in se stesso è "nudo", poiché il 7° Emendamento ha già stabilito che dovrà essere accompagnato dalla durata minima post-apertura espressa in mesi e/o anni.
A prescindere dai vincoli regolamentari, è obiettivo primario dell'industria fornire informazioni comprensibili e pertinenti al consumatore. Ecco perché la determinazione del PAO prende in considerazione le caratteristiche del prodotto, la sua presentazione e le abitudini d’uso del consumatore.
La nuova norma essenzialmente ha lo scopo di informare, in modo chiaro, i consumatori sull’utilizzo dei cosmetici. Per chiarire il significato e l’interpretazione del periodo post-apertura, vale la pena ricordare che:
- Il PAO è un periodo di tempo indicativo stabilito sulla base delle conoscenze acquisite dai produttori sui loro stessi prodotti.
- L’indicazione del PAO non dovrebbe comportare l’introduzione di nessun imballaggio addizionale, per ragioni di economia e protezione ambientale.
- Il PAO sarà preferibilmente indicato in mesi (con simbolo M per "menses"), dentro o fuori il simbolo.
- Un cosmetico è considerato “aperto” quando viene utilizzato per la prima volta. Il periodo di durata post-apertura deve, quindi, essere computato a partire da questo primo uso.
- Il PAO non è applicabile a rigore: ai prodotti monodose (perché non c'è “periodo d'uso”, in senso stretto), ai prodotti che non possono essere aperti e per i quali, perciò, non c'e contatto tra il prodotto e l'ambiente (es. aerosols) e ai prodotti che non presentano alcun rischio di deterioramento dopo l'apertura.
- La responsabilità di valutare sia l’eventuale possibilità di deterioramento del prodotto dopo l'apertura, con conseguenti rischi per il consumatore, sia la durata del PAO è affidata al responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.
- Le informazioni che giustificano la presenza o l'assenza del PAO sono accessibili alle Autorità di Controllo competenti. Inoltre, la Commissione europea, al fine di facilitare l’interpretazione del PAO in forma univoca e favorire la libera circolazione dei prodotti sul mercato, sta predisponendo delle Linee Guida per l’indicazione in etichetta del periodo post-apertura.

Cristiana Gaburri
Procter & Gamble


L’etichettatura dei cosmetici è parte integrante della qualità e della sicurezza dei prodotti.


Fin dalla prima introduzione della Direttiva Cosmetica (76/768/CEE), era previsto che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili d’uso. Il ruolo importante dell’etichettatura nell’aspetto “safety”del prodotto è stato rinforzato successivamente con la sesta modifica della Direttiva nel 1993 (93/35/CEE), la quale indica più precisamente che “I cosmetici non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso ecc…”.

Oggi i consumatori e i professionisti (parrucchieri, estetiste ecc...) possono apprendere molte cose semplicemente leggendo
’etichetta del cosmetico. Infatti abbiamo informazioni su tutti gli aspetti più importanti per la salute, la sicurezza e l’uso corretto del prodotto. Sull’imballaggio, o accanto su un leaflet allegato, quando il prodotto è di piccole dimensioni, per esempio, si trova (in caratteri leggibili!) :
- l’indirizzo della casa produttrice o del responsabile per l’immissione in commercio all’interno della Comunità Europea, per chiedere maggiori informazioni, proporre commenti etc.
- la data di durata minima (quando è utile). Questo dipende dal tipo di prodotto. Per un classico prodotto come uno shampoo, ad esempio, non è molto utile perché può essere conservato in magazzino per più di 2 anni e mezzo senza cambiare. Questo aspetto di durata minima (nel senso “opportunamente conservato”) verrà elaborato ulteriormente con la settima modifica della Direttiva che prevede un periodo di validità anche dopo l’apertura.
- le precauzioni particolari per l'uso, se ci sono.
- il riferimento al numero della fabbricazione (lotto di fabbricazione), che permette l'identificazione esatta della data e luogo di produzione di un cosmetico ecc
- la funzione del prodotto, salvo se ciò sia ovvio
- e poi un’ulteriore informazione importante: con la sesta modifica nel 1993, l'elenco degli ingredienti o famiglie di ingredienti nell’ordine decrescente di peso che permette a coloro che sono interessati per una ragione o l’altra di sapere identificare i componenti del prodotto. Ad esempio, la presenza o l’assenza del termine “profumo” sulla lista permette al consumatore che ha problemi di allergie ai profumi di scegliere il più adatto alla propria situazione. Anche questo aspetto verrà completato con la settima modifica, con una lista di ingredienti di profumi.
Questa lista di ingredienti viene indicata par tutta l’Europa in una unica “lingua” comunitaria chiamata “INCI” che permette di usare la stesso nome per lo stesso ingrediente dappertutto. Oggi l’etichettatura del cosmetico nella UE è tra le piu’ elaborate per i prodotti di largo consumo. E con la settima modifica della Direttiva, l’informazione sull’imballaggio diventerà ancora più utile. Saranno accessibili ulteriori informazioni sul prodotto e il suo uso nelle migliori condizioni. Questo è anche il risultato di una cooperazione costruttiva tra Industria e Autorità a beneficio di tutti i consumatori e coloro che utilizzano i prodotti cosmetici per uso professionale.

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